e infatti l'ispettorato è una "sede protetta", ma anche confindustria deve essere perlomeno assimilata a sede protetta visto che anche presso quella sede i lavoratori vanno (come ci ha detto per esempio Gianni) per firmare gli accordi di risoluzione consensuale per esodo incentivato.
Non essendo confindustria una succursale dell'ispettorato del lavoro (o forse lo è?

), avevo dedotto, dalle risposte dei colleghi, che si configurasse come "sede sindacale" in quanto, secondo normativa, solo in queste due sedi è possibile portare a termine il processo di risoluzione consensuale derogando dalla "disciplina di convalida" (vedi precedente post
http://www.mondoposte.it/smf/index.php?topic=13751.msg223369#msg223369)
hai una spiegazione più precisa sul perchè si firmano gli accordi di risoluzione consensuale anche in confindustria?
certamente il sindacato non metta bocca sul contenuto di un accordo individuale, ma chi deve portare a termine il processo di risoluzione consensuale ha la necessità di espletare il processo di convalida (che avviene in modalità telematica) e, secondo la normativa, può farlo direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato, per esempio un rappresentante sindacale. In sede protetta sarà un funzionario della medesima ad espletare le procedure di convalida telematica.
IL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Molti Colleghi ci chiedono cosa firmeranno quando andremo insieme nella sede provinciale della Confindustria o in quella della Direzione Provinciale del Lavoro e quali saranno i loro diritti prima e dopo la firma del documento.
L’incentivo all’esodo comporta, da parte del datore di lavoro, un’offerta di somme aggiuntive, rispetto al TFR, al dipendente che accetta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro (dimissioni volontarie).
Premessa.
La trattativa è privata e può essere richiesta dal dipendente o proposta direttamente dall’azienda. Gli attori principali sono il lavoratore e il rappresentante aziendale (Risorse Umane Regionale) i quali spesso (non è detto che ciò avvenga sempre) trovano un accordo sulle modalità di risoluzione del Contratto di Lavoro in essere e sulla somma che verrà corrisposta dall’azienda Poste Italiane S.p.A. a titolo di incentivo all’esodo.
L’importo è determinato da vari fattori ed è praticamente impossibile da prevedere poiché spesso a parità di anzianità di servizio, età anagrafica e di livello l’azienda ha proposto cifre diverse.
Non è mai stata presentata, nè tantomeno concordata con il Sindacato, una possibile tabella di calcolo per tale incentivo.
Una cosa è certa: qualsiasi somma venga proposta al Dipendente è da ritenersi al lordo.
Incentivazioni all’esodo: chiarimenti sul regime di tassazione
Come noto, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato la disposizione normativa che, in materia di determinazione delle imposte dovute sui redditi di lavoro dipendente, stabiliva l’applicazione sulle somme corrisposte dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per incentivare l’esodo di lavoratrici e di lavoratori di età superiore, rispettivamente, a 50 anni e 55 anni, all’epoca dell’interruzione del rapporto di lavoro, della medesima aliquota calcolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto ridotta alla metà (art. 19, comma 4-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Tale abrogazione è stata disposta in ottemperanza alle previsioni della normativa comunitaria (Trattato istitutivo della CEE, art. 141 e Direttiva 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE) e alla pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, con sentenza 21 luglio 2005, n. C-207/04, ha affermato la violazione per effetto della disposizione tributaria in argomento del principio della parità di trattamento tra uomini e donne con riguardo all’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, sancito appunto dalla normativa comunitaria. La pronuncia della Corte di Giustizia sancisce, in particolare, l’illegittima previsione di condizioni differenti tra uomini e donne ai fini della fruizione del beneficio fiscale, non già l’estensione del più favorevole limite di età (50 anni) agli uomini o un’applicazione più restrittiva dell’agevolazione estendendo alle donne il più elevato limite di età (55 anni). Muovendo da tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 ottobre 2006, n. 112, ha ritenuto che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto, nel periodo di vigenza transitoria della norma abrogata, ad operare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di incentivazione all’esodo ad uomini di età compresa tra i 50 e i 55 anni nella misura intera pari all’aliquota di tassazione del TFR.
Di seguito proponiamo un fac-simile del verbale di conciliazione in sede sindacale.
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Addì
e il/la Sig./Sig.ra
sig./sig.ra
Matr.
rappresentanza, nella loro qualità di Conciliatori designati rispettivamente dalla
presso la sede di , il Dr.
(data) della Confindustria o D.P.L. (indirizzo)
(Nome e Cognome)
(Nome e Cognome) (Nome e Cognome)
(numero di matricola) Confindustria o D.P.L. (Provincia)
(rappresentante sindacale) (data di nascita)
(Sigla) (Nome e Cognome)
alla quale il/la con il presente atto conferma/conferisce mandato ai fini della di e dal Sindacato , hanno esperito il tentativo di
conciliazione in sede sindacale fra il/la sig./sig.ra Italiane S.p.A. in persona del Dr.
I CONCILIATORI
e la Società Poste , giusta procura in atti.
nato/a il C.F:
Accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi della .
I predetti hanno quindi esperito la amichevole e definitiva composizione della vicenda risoltasi nei seguenti termini:
PREMESSO CHE
A. intendono risolvere consensualmente il rapporto di lavoro in essere;
B. intendono inoltre definire ai sensi dell'art. 1965 c.c. e seguenti, anche in via generale e
novativa, ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare, sia in via causale sia in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione anche ai sensi dell'
comma 4 e dell'art. 411 c.p.c., 3 comma, dichiarano di aver raggiunto una complessiva intesa articolata nelle seguenti immodificabili
(Provincia) ,
(rappresentante Confindustria o D.P.L.)
(
(codice fiscale)
della
(Nome e Cognome)
Legge n. 533 del 1973
art. 2113 c.c.
,
CONDIZIONI
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale e sono esse stesse patto.
2. Il rapporto di lavoro intercorrente con il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome) - assunto/a in ruolo il (data) si risolverà consensualmente - e, dunque, con reciproco esonero dal
preavviso, non spettante - con decorrenza (data) (pertanto dal (data) il/la
sig./sig.ra (Nome e Cognome) non farà più parte degli organici della Società).
3. In relazione alla risoluzione consensuale indicata nel punto 2) che precede, Poste Italiane S.p.A. si impegna ed obbliga a liquidare al/alla il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome) , a titolo
di incentivo per l'esodo volontario anticipato, la somma lorda di €. 00.000,00)=(importo in lettere AAAAAAAAAA,00) - corrisposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 19 del vigente T.U.I.R. e art. 12, c. 4 lett. B) L. 153/69 così come modificata dall'art. 6 del DLgvo 314/97, che verrà erogata contestualmente alle competenze di fine
(importo in cifre
rapporto e, comunque, non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro a mezzo
prospetto paga.
4. Il/La sig./sig.ra (Nome e Cognome) accetta la somma al lordo delle ritenute di legge
di cui al precedente punto 3) sia quanto al suo ammontare che al titolo ed ai termini di erogazione. Inoltre, a fronte della suddetta risoluzione del rapporto di lavoro, si impegna a restituire, entro e non oltre la data del (data) , le varie "dotazioni di servizio" fornite a suo tempo dall'azienda e, come tali, non più detenibili ad alcun titolo.
5. Con l'occasione, inoltre, in coerenza con quanto risultante sub punto B) della premessa il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome) e Poste Italiane S.p.A. confermano di voler comporre, anche ai sensi dell'art. 1965 c.c. 1° comma, ogni possibile contesa comunque connessa al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.
6. In tale quadro, con la firma del presente verbale, il/la sig./sig.ra
carico dell’IPOST fino al 28 febbraio 1998 - espressamente ed incondizionatamente:
dichiara, comunque, di rinunciare - fatto salvo il diritto alla Indennità di Buonuscita, a totale
(Nome e Cognome)
6.1 a qualsiasi diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile, anche di natura risarcitoria, comunque correlata al rapporto di lavoro intercorso ed alla sua risoluzione e quantunque non esplicitata o fatta valere prima d'ora;
6.2 ad azionare eventuali ulteriori diritti o pretese - rivendicati o rivendicabili a qualsiasi titolo, anche di carattere risarcitorio - direttamente o indirettamente connessi o comunque riferibili o causalmente ricollegabili al rapporto di lavoro intercorso con la società Poste Italiane S.p.A. che potrebbero trovare fonte nella legge, nel C.C.N.L. (sia con riferimento alle previsioni della parte economica che di quella normativa) o in qualsiasi altra fonte regolamentare e/o pattizia del rapporto di lavoro - delle quali tutte dichiara di conoscere il contenuto - tra cui rientrano: indennità di vacanza contrattuale; perdita di chance; difforme inquadramento; mancato riconoscimento di posizioni economiche differenziate; premi di produttività dovuti e non corrisposti; differenze retributive a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte; eventuale straordinario non pagato; gratifiche, premi e incentivi; diarie; trattamento di trasferimento; integrazioni del trattamento di fine rapporto relative a diritti, crediti e pretese come sopra rinunciati - e quant'altro non fosse stato già erogato nel corso del rapporto di lavoro nonché in relazione alla suddetta risoluzione dello stesso,
dichiarando di essere pienamente soddisfatta in ogni sua pretesa e di non aver null'altro a pretendere, per qualsiasi titolo, ragione o causa, derivante o connessa direttamente e/o indirettamente al rapporto di lavoro medesimo, fatti sia i diritti maturandi dalla data di sottoscrizione del presente verbale fino alla risoluzione del rapporto di lavoro che quelli con quest'ultima connessi, comprese le ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Poste Italiane S.p.A., pur consapevole della piena correttezza del proprio operato, prende atto ed accetta in ogni caso le ampie rinunce comunque formulate nel precedente punto 6) dal/dalla sig./sig.ra (Nome e Cognome) e si impegna, comunque, a corrispondere allo/a stesso/a - non oltre 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro la somma lorda di € X.XXX,XX)=(importo in lettere YYYYYYY,YY) , a mezzo prospetto paga ed a mero titolo transattivo, all'esito della ratifica del presente verbale presso la DPL o Unione Industriali competente.
Il/La sig./sig.ra (Nome e Cognome) , accetta la somma di cui al punto che precede sia quanto alla entità che al titolo ed alla modalità di erogazione.
Il/La sig./sig.ra (Nome e Cognome) , da un lato, e Poste Italiane S.p.A. dall’altro, si danno vicendevolmente atto che il presente verbale costituisce un insieme "integrato ed inscindibile". le cui clausole sono inderogabili a favore dì entrambe le parti.
Letto, confermato e sottoscritto. (luogo) ) li, (data) )
(importo in cifre
Il/La sig./sig.ra
(Nome e Cognome) )
(firma per esteso leggibile del dipendente)
per Poste Italiane S.p.A.
(Titolo Nome e Cognome) ) (firma per esteso leggibile del funzionario)
per l’Organizzazione Sindacale
(Titolo Nome e Cognome) ) (firma per esteso leggibile del rappresentante)
II presente verbale di conciliazione in sede sindacale viene depositato, a cura di Confindustria di ((luogo)), presso la D.P.L. di ((luogo))
oppure
II presente verbale di conciliazione in sede sindacale viene depositato presso la D.P.L. di
((luogo))
Nota: il documento dovrà essere siglato nel primo foglio e firmato per esteso nell’ultimo
per Confindustria o D.P.L. .
(Titolo Nome e Cognome) )
(firma per esteso leggibile del funzionario)
Note: di seguito si riportano gli articoli delle leggi e dei codici citati nel documento di conciliazione. Legge 11 agosto 1973, n. 533
(Gazzetta Ufficiale n. 237 del 13 settembre 1973)
Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Art. 1.
Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:
Titolo IV
Norme per le controversie in materia di lavoro.
Capo I
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 409. (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; ...omissis...(In un atto pubblico che riproduce in estratto un documento, indica parole o frasi omesse perché coperte da segreto o giudicate non necessarie alla comprensione e all'uso dell'atto stesso)
Art. 410. (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.