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« inserito:: Agosto 20, 2016, 20:02:40 » |
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Leggendo un po' di fonti su Internet mi è sorto un dubbio sull'argomento in oggetto e chiedo ai più informati se mi sanno dare delle delucidazioni: mi pare di aver capito che, in presenza di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, in caso di decesso di uno dei cointestatari, l'altro titolare non può incassare il buono senza avviare prima in Posta la pratica di successione, ma questo solo per i buoni emessi prima del 2000; invece, se i buoni sono stati emessi dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento previsto dal D.M. 19.12.2000, l'intestatario superstite può, in caso di morte del cointestatario, riscuotere il capitale dietro semplice presentazione del titolo e senza avviare pratica successoria. E' realmente così? Grazie!
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Angelo64
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« Risposta #1 inserito:: Agosto 21, 2016, 08:06:00 » |
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E' realmente così?
Si/No Ho già riferito in altra discussione che la normativa interna di P.I. sull'argomento è cambiata Oggi è possibile rifiutarsi nel rimborso del BFP solo se viene presentata una richiesta scritta, con tanto di certificato di morte, da un presunto erede del De Cuius
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« Risposta #2 inserito:: Agosto 21, 2016, 17:37:54 » |
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Quindi (e mi scuso se pongo ancora qualche questione) se ho capito bene potrei andare in Posta con i titoli cartacei e richiedere il rimborso (indipendentemente dalla data di emissione dei titoli) e in Posta sarebbero tenuti a rimborsare senza alcun problema? Il problema emergerebbe solo se un altro erede del defunto presentasse una richiesta scritta di opposizione? Peraltro in uno dei due casi che mi riguardano io sono l'unico erede del defunto. Grazie ancora!
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Angelo64
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« Risposta #3 inserito:: Agosto 21, 2016, 23:09:45 » |
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e in Posta sarebbero tenuti a rimborsare senza alcun problema?
Si. Con la tua richiesta di rimborso liberi P.I. da ogni resposabilità nei confronti di eventuali coeredi.
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ClientePT
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« Risposta #4 inserito:: Agosto 22, 2016, 10:07:40 » |
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Si. Con la tua richiesta di rimborso liberi P.I. da ogni resposabilità nei confronti di eventuali coeredi.
Grazie mille per il tuo chiarimento!
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andrea2013
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« Risposta #5 inserito:: Settembre 25, 2016, 09:04:57 » |
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Si/No Ho già riferito in altra discussione che la normativa interna di P.I. sull'argomento è cambiata Oggi è possibile rifiutarsi nel rimborso del BFP solo se viene presentata una richiesta scritta, con tanto di certificato di morte, da un presunto erede del De Cuius
Salve sig. Angelo, se posso permettermi, Le chiedo la gentilezza di segnalarmi in quale altra discussione Lei ha parlato dell'argomento, e se possibile dirmi cosa esattamente afferma adesso la normativa interna di P.I. (esiste una circolare al riguardo?). Faccio questa domanda perché ho l'impressione che ci sia un po' di confusione su quest'argomento e leggendo in rete (e anche su questo forum) pare che in molti uffici postali venga ancora rifiutato il rimborso al cointestatario superstite con PFR dei BFP emessi ante 2000, e venga ancora preteso che il BFP venga quietanzato da tutti gli eredi anche se nessuno ha presentato opposizione.
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« Ultima modifica: Settembre 25, 2016, 09:27:46 da andrea2013 »
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Angelo64
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« Risposta #6 inserito:: Settembre 25, 2016, 09:34:52 » |
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cosa esattamente afferma adesso la normativa interna di P.I.
Tale normativa trae origine dalla decisione di un giudice e quindi penso che è più utile che Ti riporto tale decisione:
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andrea2013
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« Risposta #7 inserito:: Settembre 25, 2016, 09:51:12 » |
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Tale normativa trae origine dalla decisione di un giudice e quindi penso che è più utile che Ti riporto tale decisione:
In effetti ero già a conoscenza di questa sentenza ma allora perché gli uffici postali continuano a fare ostruzionismo? Quello che mi interessava quindi sapere è se esiste o meno una specifica disposizione interna a P.I. che gli uffici sono obbligati ad applicare.
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Angelo64
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« Risposta #8 inserito:: Settembre 25, 2016, 10:05:11 » |
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disposizione interna a P.I. che gli uffici sono obbligati ad applicare.
COI 133 04/2015 Come puoi constatare tale comunicazione segue di 2 mesi la decisione del giudice. Questo per dire che ci siamo limitati solo ad applicare tale decisione.
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andrea2013
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« Risposta #9 inserito:: Settembre 25, 2016, 10:11:56 » |
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COI 133 04/2015
Come puoi constatare tale comunicazione segue di 2 mesi la decisione del giudice. Questo per dire che ci siamo limitati solo ad applicare tale decisione.
Immagino che essendo una comunicazione interna il suo contenuto non lo puoi divulgare in pubblico, vero? In ogni caso se dovessi avere problemi a riscuotere dei BFP cointestati con PFR credi sia utile citare la suddetta COI all'addetta dell'ufficio postale per far valere il mio diritto a riscuotere i buoni? Grazie in anticipo per la tua disponibilità a rispondere alle domande.
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Angelo64
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« Risposta #10 inserito:: Settembre 25, 2016, 10:29:05 » |
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credi sia utile citare la suddetta COI all'addetta dell'ufficio postale
Si.
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maci
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« Risposta #11 inserito:: Gennaio 05, 2017, 14:48:16 » |
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Riprendo la discussione perché mi interessa e sto trovando ostacoli sull'argomento. Il mio caso è analogo: mia suocera è cointestataria di BPF ante '2000; l'altro cointestatario è deceduto (sua mamma) e gli eredi sono mia suocera stessa e i suoi due fratelli. La sentenza del tribunale di Lecco mi sembra molto chiara: la clausola PFR non può essere elusa neanche in seguito al decesso dell'altro intestatario; quindi è possibile il rimborso a favore dell'intestatario superstite. Ma naturalmente tutti (il direttore dell'UP, risorse WEB ma anche una gentilissima addetta al call-center) confermano che per i buoni precedenti al 2000 è necessaria la successione e la quietanza di tutti i coeredi. A dire dell'addetta al call-center, la COI 133 04/2015 tratta vari argomenti sulle procedure della successione ma nulla dice di innovativo circa la riscossione. Qual è il punto che della COI che permetterebbe comunque la riscossione? E' possibile pubblicarne un limitato estratto? Oppure ho frainteso io quanto scritto da Angelo64? Grazie
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« Risposta #12 inserito:: Gennaio 05, 2017, 21:16:26 » |
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Oppure ho frainteso io
Assolutamente no. La pratica di successione dei BFP, in caso di cointestazione, deve essere avviata solo in presenza di una opposizione scritta (1) da parte di eventuali eredi o su richiesta del cointestario. Non posso riportare ciò che mi chiedi, ma puoi tranquillamente prenderne visione recandoTi presso un ufficio postale. (1) Le modalità dipendono dall'anno di emissione dei BFP.
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maci
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« Risposta #13 inserito:: Gennaio 08, 2017, 22:29:25 » |
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Grazie per la risposta, Angelo64. Immaginavo che ci fossero problemi di pubblicazione della COI; chiedevo se c'era un punto specifico da citare (articolo, paragrafo, ecc.) dato che al call-center non sono stati in grado di capire in che modo il documento fosse applicabile al caso in esame. Ne approfitto per un'altra domanda: nel mio caso la successione è stata fatta 2 anni fa; il problema attuale è quello della riscossione del buono, essendo richiesta la presenza contemporanea di tutti i coeredi (salvo procura notarile, essendo l'importo superiore a 3.000 €). Ma nel caso la richiesta di rimborso fosse formulata in qualità di cointestatario e non coerede, sarebbe possibile procedere al rimborso senza la presenza dei fratelli?
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Angelo64
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« Risposta #14 inserito:: Gennaio 09, 2017, 10:07:13 » |
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Ne approfitto per un'altra domanda: nel mio caso la successione è stata fatta 2 anni fa; il problema attuale è quello della riscossione del buono, essendo richiesta la presenza contemporanea di tutti i coeredi (salvo procura notarile, essendo l'importo superiore a 3.000 €). Ma nel caso la richiesta di rimborso fosse formulata in qualità di cointestatario e non coerede, sarebbe possibile procedere al rimborso senza la presenza dei fratelli?
Purtroppo nel tuo caso non è possibile in quanto al BFP in tuo possesso di sicuro gli è stato apposto un vincolo per successione che non consente il suo pagamento se non con le opportune modalità. Oltre al fatto che, con la presentazione all'UP delll'estratto di morte, avete comunicato in modo ufficiale il decesso del cointestario.
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MR.G.
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« Risposta #15 inserito:: Aprile 24, 2017, 09:02:01 » |
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COI 133 04/2015
Come puoi constatare tale comunicazione segue di 2 mesi la decisione del giudice. Questo per dire che ci siamo limitati solo ad applicare tale decisione.
ciao Angelo, scusa se la discussione è ormai trita e ritrita, ma sapresti indicarmi il percorso per arrivare a questa coi di riferimento? Ho provato in pianeta up ma non la riesco a trovare, od eventualmente allegarmela in mp, grazie mille
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Angelo64
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« Risposta #16 inserito:: Aprile 25, 2017, 09:46:16 » |
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Ho provato in pianeta up ma non la riesco a trovare,
Sinceramente per le ricerche delle COI uso il DMS-DOC. Seleziono "COI" ed inserisco il numero di ciò che cerco. Comunque è preferibile che fai affidamento al manuale sulle successioni ed esattamente alla Scheda A.1.1 Notizia del decesso.
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MR.G.
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« Risposta #17 inserito:: Aprile 25, 2017, 11:48:20 » |
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Sinceramente per le ricerche delle COI uso il DMS-DOC. Seleziono "COI" ed inserisco il numero di ciò che cerco. Comunque è preferibile che fai affidamento al manuale sulle successioni ed esattamente alla Scheda A.1.1 Notizia del decesso.
grazie per la risposta, proverò, ma mi sa che avevo già cercato in dms e non sono riuscito a trovarla. Ti descrivo la mia situazione, buoni sia in lire che in euro, cointestati, un cointestatario deceduto, non ho ricevuto alcun atto scritto in ufficio, premetto che è un monop quindi non eseguo nemmeno successioni, se uno dei cointestatari viene a riscuotere tali buoni, io quindi non entro in merito e proseguo il rimborso?
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Angelo64
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« Risposta #18 inserito:: Aprile 25, 2017, 23:33:33 » |
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io quindi non entro in merito e proseguo il rimborso?
Se hai solo notizie "ambientali" e nulla di scritto non puoi far altro che effettuare il rimborso. Comunque prima di effettuare il rimborso contatta l'UP di emissione se avessero avuto notizie scritte in merito (può sempre capitare di aver avuto notizie scritte del decesso, ma non abbiano effettuato il blocco perché non erano al corrente dell'esistenza di quel BFP) o se l'UP di emissione è il tuo controlla la scheda BS. Se il BFP è on-line vai tranquillo perché se qualcuno avesse avuto notizie e non abbia effettuato il blocco ne risponderebbe lui.
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FilippoC
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« Risposta #19 inserito:: Giugno 09, 2017, 06:33:56 » |
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Buongiorno avrei bisogno dei Vostri preziosi consigli perchè su internet si legge di tutto ed il contrario di tutto. La situazione é la seguente: marito e moglie al 17.04.1992 acquistano un BPF con PFR serie Q durata 20 anni. A Gennaio 2017 muore la moglie ed il marito si presenta in Ufficio Postale di emissione ed il Direttore risponde che a pratica di successione ultimata, l'Ufficio Postale svincolerà il buono con le seguenti percentuali 50% al marito e 50% a tutti gli eredi (3/9 marito, 3/9 1^ figlia e 3/9 2^ figlia). La successione non è ancora stata aperta ed al Direttore è stato comunicato solo verbalmente della morte della moglie e non è stato firmato nessun modulo e neppure alcuna comunicazione ufficiale. Cosa si può fare per avere il rimborso? 1) Ritornare lì con una richiesta scritta, e quali normative bisogna richiamare o mettendo per iscritto che costringerebbe ad una lunga e costosa causa civile? 2) Riprovare sempre verbalemente presso un altro Ufficio Postale omettendo di dichiarare la morte della moglie e di aver cambiato Ufficio? O ci sono altri modi per persuadere il Direttore. Grazie in anticipo
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Angelo64
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« Risposta #20 inserito:: Giugno 11, 2017, 10:36:56 » |
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Buongiorno avrei bisogno dei Vostri preziosi consigli perchè su internet si legge di tutto ed il contrario di tutto.
Ciao Filippo inizio col chiarire che i BFP in Lire hanno validità trentennale (e non "20 anni") e pertanto se l'erede, ossia tuo padre, non ha particolari esigenze economiche gli conviene portarli a scadenza naturale. Il discorso che andrò a fare è valido solo per quelli cointestati e non intestati unicamente al De Cuius. Per porre il blocco e quindi non rimborsare il BFP al conitestario ci deveno essere almeno una delle seguente situazione 1. Richiesta scritta da parte del cointestario con apertura pratica di successione 2. Opposizione scritta da parte altro erede nelle forme richieste dalla normativa postale 3. Ricerca titoli con presentazione del certificato di morte e dichiarazione sostitutiva Se non ricorre nessuna di queste evvenienze nessun UP può porre il blocco e pertanto sei sicuro che il tuo caso non rientra fra questi? Il mio consiglio è che tuo padre presenti un reclamo scritto dove fa presente il rifuto non motivato (le parole non costituiscono una motivazione) a tale rimborso da parte del direttore dell'UP. Angelo
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steadi
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« Risposta #21 inserito:: Ottobre 23, 2017, 11:35:11 » |
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buongiorno, mi aggancio alla questione spiegando la mia situazione:
- 2 buoni fruttiferi ordinari emessi nel '97 da 500.000 lire l'uno, cointestati a A+B con clausola CPFR. - entrambi gli intestatari sono deceduti 3 anni fa, e i buoni sono stati da me rinvenuti ora. - A ha come eredi 3 figli, che sono B+C+D - B ha come eredi 2 figli, che sono io + E
La domanda è: io + E, che abbiamo possiamo riscuotere autonomamente i buoni?
Non secondo l'ufficio postale del mio comune di residenza, che mi ha elencato una sfilza di documenti da presentare (successione, dichiarazioni, certificati) per richiedere la riscossione dei due buoni, alla quietanza dei quali dovranno essere presenti a firmare congiuntamente tutti gli eredi (C e D sono due persone anziane abitanti lontano da me, peraltro di cui una impossibilitata ad uscire da casa... l'uff.post. mi suggerisce addirittura di farmi fare una procura di firma... così praticamente ci rimettiamo metà dei soldi con i costi del notaio, ci mancherebbe anche quella).
Posso far valere questa circolare che citate al mio ufficio postale, in modo da occuparci personalmente (io + E) della riscossione, liquidando poi autonomamente le quote spettanti anche a C+D?
Grazie.
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« Ultima modifica: Ottobre 23, 2017, 11:37:37 da steadi »
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