UNICO2009
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« inserito:: Marzo 31, 2010, 08:38:01 » |
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E' MAI POSSIBILE CHE CHIA HA FRUITO I PERMESSI PER LA LEGGE 104/92 AVENDO SUPERATO I 20 GIORNI NON GLI VENGONO ATTRIBUITI I 15 PUNTI PER LA PRESENZA IN SERVIZIO! IN SOSTANZA CHI FRUISCE DELLA 104 PER IL GENITORE SARA' PENALIZZATO. MA QUANDO SI FIRMANO GLI ACCORDI AI SINDACALISTI TAPPANO GLI OCCHI?
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kikka.ap
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« Risposta #1 inserito:: Marzo 31, 2010, 11:29:17 » |
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E' MAI POSSIBILE CHE CHIA HA FRUITO I PERMESSI PER LA LEGGE 104/92 AVENDO SUPERATO I 20 GIORNI NON GLI VENGONO ATTRIBUITI I 15 PUNTI PER LA PRESENZA IN SERVIZIO! IN SOSTANZA CHI FRUISCE DELLA 104 PER IL GENITORE SARA' PENALIZZATO. MA QUANDO SI FIRMANO GLI ACCORDI AI SINDACALISTI TAPPANO GLI OCCHI? fanno skifo... io ho preso il congedo parentale (non retribuito!!!) e sono sprofondata in fondo alla gradutoria (regionale)! farò cmq ricorso così me lo mettono per iscritto che non me li danno e il perchè... poi si vedrà.... fallo anche tu!
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« Risposta #2 inserito:: Marzo 31, 2010, 14:40:08 » |
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fanno skifo... io ho preso il congedo parentale (non retribuito!!!) e sono sprofondata in fondo alla gradutoria (regionale)! farò cmq ricorso così me lo mettono per iscritto che non me li danno e il perchè... poi si vedrà.... fallo anche tu!
ma scusate ...se hai superato i 20 gg oltre a non avere i 15 punti non dovresti neanche partecipare, o no? se sei in graduatoria allora dovresti anche avere i 15 punti. che casino!
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generazione58
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« Risposta #3 inserito:: Marzo 31, 2010, 16:46:10 » |
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E' MAI POSSIBILE CHE CHIA HA FRUITO I PERMESSI PER LA LEGGE 104/92 AVENDO SUPERATO I 20 GIORNI NON GLI VENGONO ATTRIBUITI I 15 PUNTI PER LA PRESENZA IN SERVIZIO! IN SOSTANZA CHI FRUISCE DELLA 104 PER IL GENITORE SARA' PENALIZZATO. MA QUANDO SI FIRMANO GLI ACCORDI AI SINDACALISTI TAPPANO GLI OCCHI? Secondo te questa è materia di accordo sindacale?
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«L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione.» (Oscar Wilde)
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kikka.ap
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« Risposta #4 inserito:: Marzo 31, 2010, 20:37:40 » |
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ma scusate ...se hai superato i 20 gg oltre a non avere i 15 punti non dovresti neanche partecipare, o no? se sei in graduatoria allora dovresti anche avere i 15 punti. che casino!
no, nn è un casino... se hai superato i 20 giorni di MALATTIA non puoi accedere alla graduatoria se hai fatto più di 15 giorni di ASSENZA non ti spettano i 15 punti. se prendi un mese di aspettativa, non sei in malattia ma sei assente! OK?
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UNICO2009
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« Risposta #5 inserito:: Aprile 04, 2010, 15:39:41 » |
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RIBADISCO CHE E' ILLEGALE LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO CHE NON PREVEDE LA PRECEDENZA AI FRUITORI DELLA LEGGE 104/92. INFATTI L'ART. 33 AL COMMA 5 RECITA: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede." L'AZIENDA RITIENE DI POTER FARE TUTTO ED IL CONTRARIO DI TUTTO. INSIEME DENUNCIAMOLA! METTIAMO UN FRENO ALL'ARROGANZA! SALVAGUARDIAMO I NS. DIRITTI!
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Adolfo
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« Risposta #6 inserito:: Aprile 05, 2010, 10:10:05 » |
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anchio ho lo stesso problema in questa azienda non si capisce mai niente ,gli accordi sindacali vanno a penalizzare piu tosto che aiutare a risolvere i problemi e uno schifo!!! 
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Adolfo
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« Risposta #7 inserito:: Aprile 05, 2010, 18:00:42 » |
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non vorrei sembrare...., ma se ho letto bene non parla di priorita davanti ad altri, cioe sceglie per primo, ma solo di diritto di scelta dell'ufficio piu vicino, quando sara il suo turno.
forse e per questo che vi resta questo diritto ma vi retrocedono se superi i 20 giorni
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La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che essere onesti sia inutile. c.o.
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« Risposta #8 inserito:: Aprile 06, 2010, 08:05:43 » |
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RIBADISCO CHE E' ILLEGALE LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO CHE NON PREVEDE LA PRECEDENZA AI FRUITORI DELLA LEGGE 104/92. INFATTI L'ART. 33 AL COMMA 5 RECITA: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede." L'AZIENDA RITIENE DI POTER FARE TUTTO ED IL CONTRARIO DI TUTTO. INSIEME DENUNCIAMOLA! METTIAMO UN FRENO ALL'ARROGANZA! SALVAGUARDIAMO I NS. DIRITTI!
in ciò che hai riportato ci sono 2 paroline importanti: " ove possibile" non c'è nessuna precedenza, tant'è che non vengono dati punti in più a chi usufruisce dei permessi per la 104.. potrete essere avvicinati, ma mai allontanati senza il vostro èermesso.. è solo questo che l'azienda concede, anche perchè la 104 tutela il disabile, non chi assiste..
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generazione58
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« Risposta #9 inserito:: Aprile 06, 2010, 12:04:20 » |
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RIBADISCO CHE E' ILLEGALE LA DOMANDA DI TRASFERIMENTO CHE NON PREVEDE LA PRECEDENZA AI FRUITORI DELLA LEGGE 104/92. INFATTI L'ART. 33 AL COMMA 5 RECITA: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."
E infatti - nel merito - la normativa non viene affatto disattesa. Non puoi essere trasferito più lontano dalla ATTUALE sede, ma non godi di nessun vantaggio in sede di trasferimento. E in sede di trasferimento viene valorizzata l'anzianità LAVORATIVA.
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« Risposta #10 inserito:: Aprile 07, 2010, 09:25:11 » |
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Generazione 58, hai preso un abbaglio o non sei stato attento. La normativa prevede che chi assiste Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Cosa che non è stata prevista. Quindi l'ordinanza contrasta con la legge 104/92 e pertanto è illegittima!
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« Risposta #11 inserito:: Aprile 07, 2010, 10:24:29 » |
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Generazione 58, hai preso un abbaglio o non sei stato attento. La normativa prevede che chi assiste Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Cosa che non è stata prevista. Quindi l'ordinanza contrasta con la legge 104/92 e pertanto è illegittima!
l'azienda lo prevede, ma nel ccnl riporta "ove possibile", se il trasferimento non è possibile come si fa? l'azienda lo concede se è compatibile con le esigenze aziendali..
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generazione58
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« Risposta #12 inserito:: Aprile 07, 2010, 12:32:08 » |
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Nessun abbaglio o disattenzione. il diritto del familiare alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non può farsi valere nei casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l’assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede più vicina al domicilio del familiare bisognoso di assistenza (Cassazione 3027/1999; 3306/1999). Generazione 58, hai preso un abbaglio o non sei stato attento. La normativa prevede che chi assiste Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Cosa che non è stata prevista. Quindi l'ordinanza contrasta con la legge 104/92 e pertanto è illegittima!
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« Risposta #13 inserito:: Aprile 09, 2010, 18:32:52 » |
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l'azienda lo prevede, ma nel ccnl riporta "ove possibile", se il trasferimento non è possibile come si fa? l'azienda lo concede se è compatibile con le esigenze aziendali..
ti sei dimenticata di aggiungere solo per chi ha santi in paradiso,o leggermente più in basso 
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