primo secondo
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« Risposta #61 inserito:: Agosto 12, 2014, 13:35:05 » |
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Controricorso del lavoratore notificato tardivamente e perciò inammissibile. La società, soccombente, rimborsa il solo onorario del difensore delegato e relativo alla sua presenza in aula per l'udienza orale, ma non anche l'onorario relativo alla stesura del controricorso giudicato inammissibile. [Il costo di quest'ultimo resta a carico della parte vittoriosa]. CASSAZIONE Civile Sent. Sez. L Num. 9584 Anno 2014 Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione 05/05/2014
<<1. Preliminarmente, d'ufficio, deve rilevarsi la tardività della notificazione del controricorso della lavoratrice, che, pertanto, è inammissibile. In conseguenza della inammissibilità del controricorso, deve essere dichiarata inammissibile anche la memoria della resistente.
...Correttamente, e con congrua motivazione, la Corte d'Appello, attesa la proposizione della eccezione della mancanza di forma scritta con il ricorso introduttivo del giudizio, riteneva parte convenuta onerata della prova del rispetto delle formalità imposte dalla legge n. 230 del 1962, tra le quali, evidentemente, la forma scritta del contratto e la sua sottoscrizione prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Quindi, il giudice di secondo grado, atteso che Poste Italiane nulla rispondeva, né chiedeva termine per effettuare la produzione, che non poteva essere ordinata dal giudice di primo grado, con violazione dei principi processuali, riteneva tardiva la produzione in appello, poiché il contratto doveva essere prodotto in primo grado, ex art. 416 cpc., ed intervenuta la trasformazione del primo dei diversi contratti di lavoro a tempo determinato intervenuti tra le parti. Ed infatti, è a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'apposizione del termine, dovendo, in difetto, applicarsi la sanzione della conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
...10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ma, in ragione dell'inammissibilità del controricorso e della memoria, vanno liquidate solo per la partecipazione all'udienza con la discussione. Partecipazione che vi è stata e cui il difensore della resistente era comunque legittimato dalla procura rilasciata a margine del controricorso...
Viene, al riguardo, in rilievo il risalente principio di diritto, secondo cui qualora il controricorso sia inammissibile (nella specie, per tardività di notificazione), non può lo stesso porsi a carico del ricorrente (soccombente), nel computo dell'onorario di difesa, da rimborsare al resistente, che va perciò limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono di quest'ultimo alla pubblica udienza (Cass. n. 22269 del 2010, n. 1094 del 1962).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi e euro duemila per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2014.>>.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140506/snciv@sL0@a2014@n09584@tS.clean.pdf
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