Oggetto: Emissione di CAD. Corretto comportamento dell'addetto al recapito:
L'art. 8, comma 2, della legge 890/82, come modificato dalla legge 80/2005, prescrive, come noto, che, in caso di assenza del destinatario di un atto giudiziario, nonché in caso di assenza/rifiuto da parte delle persone abilitate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale.
Del tentativo di notifica del piego de del conseguente deposito è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata, la cosiddetta CAD, che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso, oppure immesso nella cassetta della corrispondenza della abitazione/ufficio/azienda.
Pertanto, la emissione della CAD è prescritta per il solo fatto che l'addetto al recapito non abbia potuto materialmente consegnare l'atto giudiziario durante la gita, a causa della assenza del destinatario e di qualunque altro soggetto legittimato.
Perviene però notizia che sempre più spesso gli addetti al recapito si sentano in diritto di non procedere alla emissione/consegna della CAD allorquando il destinatario, assente nel momento della tentata notifica a domicilio, riesca successivamente a ritirare l'AG allo sportello il pomeriggio stesso, oppure anche il giorno seguente, e comunque prima del recapito a domicilio della CAD.
A sostegno di tale erronea prassi si sostiene che la CAD, che fornisce informazione del tentativo di notifica e del deposito dell'atto allo sportello, non avrebbe senso logico, né effetto pratico se recapitata quando l'AG risulti già nelle mani del destinatario.
È stato addirittura documentato alla scrivente che in qualche caso i portalettere depennino dal mod. 23 L la indicazione, apposta in precedenza, della emissione della CAD, con la conseguenza di fornire al mittente dell'AG notizie incoerenti circa le attività realmente poste in essere e con intuibili conseguenze a danno di Poste.
Vi invito, pertanto, a ribadire con fermezza a tutti i portalettere che la emissione della CAD è adempimento previsto dalla legge per il solo fatto della accertata assenza del destinatario e di ogni altro soggetto legittimato, nonché irrinunciabile incombenza posta a garanzia della regolare validità della notifica.
Vi invito, infine, a vigilare che tutti gli addetti al recapito si attengano con scrupolo a quanto precede.
Cordiali saluti
È stato addirittura documentato alla scrivente che in qualche caso i portalettere depennino dal mod. 23 L la indicazione, apposta in precedenza, della emissione della CAD, con la conseguenza di fornire al mittente dell'AG notizie incoerenti circa le attività realmente poste in essere e con intuibili conseguenze a danno di Poste.